LO STATUTO COMUNALE

 

 Gaetano Catalano

 

 

Lo Statuto Comunale, rappresenta la “Carta Costituzionale” del Comune e regola la vita amministrativa e politica di Santa Elisabetta.

La procedura di approvazione dello Statuto, a dir la verità, era iniziata verso i primi anni novanta, ma l'atto approvato, è stato approvato parzialmente, dal Comitato Provinciale di Controllo degli EE.LL., ed era stato "reinviato" al comune per una completa "revisione.

Completamente "reiscritto", è stato approvato, dopo una costruttiva discussione che si era sviluppata tra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

Il dibattito tra i Consiglieri Comunali è stato approfondito, competente ed appassionato; ognuno ha

Il dibattito tra i Consiglieri Comunali è stato approfondito, competente ed appassionato; ognuno ha

profuso la propria perizia ed il proprio contributo; la discussione è stata vera e produttiva e non è mai scaduta a pura e semplice contrapposizione.

Il lavoro svolto dalla Giunta Comunale che ne aveva proposto al Consiglio l'approvazione è stato complesso ed articolato, ed alla fine il “prodotto” e risultato essere importante in quanto generato dalla volontà di scrivere regole condivise da tutti, regole che modificano totalmente e sostanzialmente il “vecchio” Statuto Comunale (mai diventato esecutivo....), in particolare sui principi generali che regolano:

  1. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale;

  2. Introduzione del principio della sussidiarietà nell’azione dell’Amministrazione Comunale;

  3. Istituzione della Commissione Consiliare  perma nente sulla trasparenza con funzioni di controllo e argomenti necessitavano di approfondimenti legislativi, di abilità specifiche, ma soprattutto di un approccio (non strumentale, né di parte) che facesse emergere l’interesse della Città: ciò mi sembra sia avvenuto.

Sono state introdotte novità avanzate, in particolare sul tema della:

  • Cultura "Antimafiosa del Comune;

  • “Partecipazione” dei cittadini alla vita amministrativa, da utilizzare come strumento utile a colmare il distacco sempre più evidente e profondo che esiste tra amministrati ed amministratori.

  • Il "Difensore Civico";

  • Il "Forum dei Giovani", strumento avanzatissimo di decentramento democratico e di partecipazione dei giovani.

Quanto prodotto dalla mia Amministrazione e del Consiglio Comunale, per le garanzie Statutarie è comunque importante sia per il metodo che per i contenuti.

Tocca ora alle Amministrazioni, ai Consiglieri Comunali, ma più di tutti ai CITTADINI, applicare e consolidare quanto viene in esso proposto e contenuto,  “un reale confronto”, in cui si rende necessario insistere, una strada che non è certamente la più facile per nessuno, ma che è l’unica che può realizzare una vera democrazia partecipativa e che può realizzare quei risultati che, credo, ogni Amministrazione, ogni Consigliere, ogni Cittadino, si è augurato sin dal primo momento in cui l'atto, con la pubblicazione nella Gazzetta della Regione Siciliana n. 58 del  07 dicembre 2001, è divenuto esecutivo.

                                                                                                        Gaetano Catalano

 

 

* STATUTO DEL COMUNE DI SANTA ELISABETTA*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 58 del 07 dicembre 2001)

 

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione

1.  Il Comune di Santa Elisabetta è ente autarchico territoriale ricompreso nella provincia di Agrigento.
2.  Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, della Comunità europea, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
3.  Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione.

Art.  2
Il Comune

1.  Il Comune di Santa Elisabetta, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Santa Elisabetta.
2.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,17 e confina con i territori dei Comuni di Raffadali, Ioppolo Giancaxio, Sant'Angelo Muxaro ed Aragona.
3.  Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone che sono quelli storici riconosciuti ai sensi di legge e sono conformi ai bozzetti allegati che sono parte integrante dello statuto.
4.  L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti solo al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale e al difensore civico.
5.  Possono essere consentiti ad altri solo su autorizzazione del sindaco.
6.  Il sigillo comunale è quello in uso, approvato ai sensi di legge, ed è conforme al bozzetto allegato, che è parte integrante dello statuto.
7.  Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
8.  La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
9.  Il palazzo civico costituisce sede comunale.

Art. 3
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale di Agrigento e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.

Art. 4
Autonomia statutaria


1.  Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.

Art. 5
Autonomia regolamentare

1.  Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi agli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.
3.  I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.
4.  Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere oltre che ai responsabili degli uffici competenti per materia.
7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici competenti.
8.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
9.  I regolamenti, una volta divenuti esecutivi, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge, vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
10.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
-  sulla propria organizzazione;
-  per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
-  nelle materie in cui esercita funzioni.
11.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
12.  Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
13.  Il consiglio comunale approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e il presente statuto................

 

Scarica o Consulta l'intero Statuto Comunale in Formato .PDF...........

Lo Statuto del Comune di Santa Elisabetta (Pubblicato nella GURS n. 58 del 07/12/2001

(Se Vuoi puoi Scaricarlo e "salvarlo" sul tuo Pc)

 

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