L'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

Solo il nome ci fà già pensare a qualcosa di vecchio, di particolare, "Artigiano" per noi gente comune, di solito identifica una piccolissima azienda o una persona molto anziana, vecchia del "mestiere".

In effetti non è sbagliato pensare a questo, infatti, si definisce "Artigiano", colui che "partecipa manualmente e professionalmente all'attività della propria impresa" ed è questo è il requisito fondamentale per iscriversi al relativo Albo, tenuto dalle Camere di Commercio I.A.A., ma vediamone in dettaglio i requisiti. 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE:
Presso tutte le CCIAA è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l'iscrizione all'Albo sono:

Requisiti soggettivi:

  • cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo, lavoro subordinato, asilo politico, coesione famigliare od iscrizione all'ufficio di collocamento. Per le società vano verificate le condizioni di reciprocità

  • maggiore età

  • svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo

  • possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia) Nel caso di società i requisiti tecnico - professionali devono sussistere in capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera

  • possesso dei requisiti morali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. autoriparatori, imprese di pulizia)

Requisiti Oggettivi

  • autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità dei committenti, ecc.)

  • produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi. Sono escluse le attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di ques'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

  • limiti dimensionali.
    I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:
    - per l'impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
    - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
    - lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
    - autotrasportatori: 8 dipendenti
    - imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
    Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
    1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
    2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
    3) sono computati i familiari dell'imprenditore ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
    4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
    5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali
    6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
    N.B. Le imprese artigiane. che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti dimensionali, mantengono l'iscrizione all'albo

  • forma giuridica.
    Ditta individuale: con i requisiti di cui all'art. 2 della legge quadro (vedi definizione di imprenditore artigiano).

    SNC:la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la partecipazione manuale di uno). Il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale

    Sas: i soci accomandatari devono tutti prestare opera manuale. Ogni socio accomandatario non devono essere unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra sas. (Modifica introdotta con L. 133/1997) Il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale

    S.r.l. con unico socio: il socio unico deve prestare attività lavorativa nell'impresa e non deve essere socio unico di una società a responsabilità limitata o socio di altra sas. (Modifica introdotta con L. 133/1997). Il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale

    SRL pluripersonali: (Modifica introdotto dall'art. 13 della legge 57/2001) a condizione che la maggioranza dei soci (ovvero un socio, se la società è di due):
    a) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo
    b) detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti
    Nota bene: L'iscrizione all'albo delle srl con i requisiti indicati non è obbligatoria, ma facoltativa.

    Società cooperative: la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale

    Consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane (art. 6 l. 443/85)

    In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali in capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera.

    Non sono iscrivibili all'Albo le S.p.A. e le Società in accomandita per azioni.

                                                                               Gaetano Catalano

 

 * Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane *

- La Modulistica -

Modello: Iscrizione Albo Artigiani -- ART/1 (Ditta Individuale)

Modello: Iscrizione Albo Artigiani -- ART/1 (Società)

Modello Modifiche (Trasferimento Sede, Aggiunzione di Attività, ecc.) Attività Artigiana - ART/2

Modello: Cessazione Ditte Individuali e Società dall'Albo Imprese Artigiane -- ART/3

Modello: Iscrizione All'Albo Imprese Artigiane d'Installazione d'Impianti, Legge n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91.

Modello Per il Riconoscimento delle Attività di: "Barbiere", Parrucchiere" ed "Estetista" per l'Iscrizione All'Albo Imprese Artigiane. 

Modello Comunicazione Iscrizione: "Attività di Autoriparazione" (L. n. 122/92 - D.lgs n. 112/98 - D.P.R. n. 558/99)

Guida all'attività di  AUTORIPARATORI (Leggi nn. 122/92 - 25/96 - DPR 387/94)

Modello: Iscrizione Familiare Collaboratore Albo Artigiani.

Modello "Annotazione nella Speciale Sezione del Registro Imprese" ARTIGIANI

Modello Modifica e Cancellazione di Soggetto Individuale Iscritto al R.E.A. e Albo Artigiani

Modulo per la richiesta di certificato d'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane e Registro Imprese con dicitura "Antimafia".

 

 

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